Ha preso avvio in Commissione agricoltura alla Camera lo “Schema di decreto legislativo”, previsto in una delega della Legge europea 2015, sulla trasparenza nelle etichette dei prodotti alimentari. Il provvedimento prevede per i prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività l’indicazione obbligatoria sull’etichetta della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, per garantire, oltre a una corretta e completa informazione all’acquirente, una migliore e immediata rintracciabilità dell’alimento da parte degli organi di controllo e, di conseguenza, una più efficace tutela della salute.
Tale obbligo era venuto meno nel dicembre 2014, con l’entrata in vigore del nuovo regolamento Ue, ma l’esigenza di assicurare l’immediata rintracciabilità dei prodotti alimentari, per una migliore tutela della salute e protezione del consumatore, ha sviluppato in Italia un ampio dibattito che ha portato alla reintroduzione nella normativa nazionale dell’indicazione obbligatoria.
Le multe sono pesanti e contribuiranno ad aumentare i controlli
Per quanto concerne gli alimenti preimballati destinati alle collettività per essere preparati, trasformati, frazionati o tagliati nonché i prodotti preimballati commercializzati in una fase precedente alla vendita al consumatore finale è invece previsto l’obbligo di riportare l’indicazione della sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento sui documenti commerciali, purché tali documenti accompagnino l’alimento cui si riferiscono.
Per chi viola le regole sono fissate sanzioni comprese tra 1.000 e 18.000 euro. Le entrate derivanti dal pagamento delle multe entreranno in un apposito capitolo del bilancio dello Stato e verranno riassegnate in parte al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e in parte a quello della salute per migliorarne l’efficienza l’efficacia delle attività di controllo e di vigilanza.