La tutela concreta in ambito del telemarketing, un valido aiuto per limitare chiamate indesiderate
Il telemarketing ha conosciuto uno sviluppo considerevole nell’ultimo decennio. Dalle 8 di mattina alle 9 di sera i telefoni dei consumatori hanno squillato, e per alcuni utenti ancora squillano, pur essendo stato attivato, già da un anno, ad opera del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, “Il registro pubblico delle opposizioni”, portale per i consumatori e le aziende in funzione di tutela del consumatore. Dopo i primi mesi un po’ claudicanti, sia nelle adesioni che nei risultati, il progetto è entrato a pieno regime.
Al momento i numeri degli iscritti al registro pubblico delle opposizioni è di 28 milioni su una platea stimata attorno ai 100 milioni di numeri corrispondenti a sim attive e linee fisse. Entrare a far parte delle liste è semplice e veloce. La registrazione presso il portale può avvenire anche senza identità digitale, e la procedura deve essere eseguita dall’intestatario della linea telefonica. Una volta registrati e inseriti all’interno tutti i numeri intestati alla persona, avviene la registrazione. Le aziende che si servono di servizi di telemarketing, per poter esercitare il loro lavoro hanno l’obbligo di registrarsi e di verificare che il numero da contattare non faccia parte delle liste di chi ha optato per l’opposizione. I “furbetti” del telemarketing possono però ancora servirsi di “robocall”, sistemi automatizzati che compongono numeri in autonomia, e quando la persona risponde la chiamata viene reindirizzata all’operatore o ad una voce registrata che spiega la promozione. Il ricevente iscritto alle liste può altresì segnalare questo tipo di contatto tramite un modulo di facile compilazione presente sul sito ministeriale. Per legge l’operatore chiamante deve identificarsi e spiegare il motivo della chiamata. Le uniche aziende che possono contattare un iscritto sono quelle con cui l’utente ha contratti continuativi, ad esempio il gestore della linea telefonica o energetica, oppure contratti cessati da non più di trenta giorni. L’iscrizione non ha scadenza ma può essere rinnovata nel caso si prestino consensi e poi si vogliono ritirare.
24 Agosto 2023