Entra in vigore dall’11 luglio l’articolo 20 del Regolamento europeo 1223/2009 sulle dichiarazioni usate dalle aziende produttrici per la presentazione dei cosmetici, quello comunemente inteso contro gli spot pubblicitari ingannevoli e le false promesse dei prodotti di bellezza. La legge infatti impone che sulle etichette dei prodotti di bellezza “non vanno impiegati diciture, denominazioni, marchi, immagini o altri segni, figurativi o meno, che attribuiscano ai prodotti stessi caratteristiche o funzioni che non possiedono”. Ed anche l’efficacia del prodotto nella direzione pubblicizzata andrà dimostrata.
La Commissione europea ha stabilito che le pubblicità dei cosmetici stampate non solo sulle etichette ma anche usate sui giornali, veicolate nel web e attraverso gli spot televisivi, dovranno corrispondere a sei “criteri comuni”: conformità alle norme, veridicità, supporto probatorio, onestà, correttezza e dovranno consentire al consumatore decisioni informate.
I sei principi includono maggiori freni alla concorrenza sleale: la conformità alla legge, ad esempio, vale per tutti e quindi non si potrà più sfruttare tale caratteristica per dimostrare che il proprio prodotto sia più sicuro di altri, come invece è frequentemente avvenuto fino ad oggi.
La Commissione europea vigilerà nei prossimi 3 anni e alla fine, se le aziende non si saranno adeguate, adotterà misure piu’ restrittive.
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