In varie località d’Italia, tra novembre e dicembre, si organizzano Feste in onore dell’olio novello, ma è giusto ricordare ai consumatori che non c’è alcuna normativa che preveda questa categoria, tant’è che la denominazione in etichetta potrebbe essere passibile di sanzione per inganno dei consumatori. Esiste il “vino novello”, frutto di un particolare sistema di vinificazione, la macerazione carbonica, e per legge: “soltanto i vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica, per i quali negli appositi disciplinari di produzione sia stata espressamente prevista la tipologia «novello», possono utilizzare la stessa menzione “vino novello”.

Invece, per l’olio dichiarato “novello” non è prevista alcuna norma. Anche perché l’olio viene prodotto allo stesso modo del restante extravergine. Unica differenza sarebbe che non è né filtrato, né decantato. Per questo si presenta torbido, con un sapore caratteristico particolarmente forte e per questo apprezzato da alcuni consumatori. Ma nel giro di poche settimane le sostanze in sospensione, che conferiscono la torbidezza, si vanno a depositare nella bottiglia e possono fermentare, dando luogo a difetti organolettici. È ovvio infatti, come confermato dalle recenti ricerche del Laboratorio Chimico di PromoFirenze, che la degradazione nel tempo è più marcata per l’olio non filtrato che, al termine del periodo di conservazione, risulta più impoverito nelle componenti nutrizionali caratteristiche dell’extra vergine, come i polifenoli.