Il reato di contraffazione potrà essere sanzionato penalmente solo se relativo ai marchi che distinguono il prodotto. Come riporta il sito www.justicetv.it, la pronuncia è della Corte di Cassazione che ha distinto i marchi in due categorie: quelli che hanno una funzione identificativa della provenienza del prodotto e quelli che, invece, hanno solo una funzione estetico-descrittiva della merce.
Con questa decisione, la Corte di Cassazione ammette, entro alcuni limiti, la riproduzione dei marchi che rientrano nel secondo genere poiché essi rimandano al prodotto più noto imitandone l’aspetto; è consentito quindi che essi richiamino le caratteristiche del marchio principale senza far sussistere il reato di contraffazione penalmente sanzionabile, poiché sono destinati a fornire al consumatore un prodotto alternativo all’originale, ossia, come si legge nella sentenza, “idoneo a ripristinare l’aspetto originario del bene”. L’articolo 474 del Codice penale recante le norme su Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti industriali, infatti, tutela la pubblica fede e non i diritti privati del titolare del marchio.
La Cassazione ha così disposto l’annullamento del sequestro imposto dal Tribunale di Brindisi di tre siti internet. Le pagine web, oscurate dai giudici pugliesi, sponsorizzavano e proponevano in vendita dei copri-ruota non originali che presentavano simboli riconducibili ad aziende automobilistiche importanti, attenendosi tuttavia ad alcune condizioni. La sentenza non costituisce, infatti, un via libera alla contraffazione: per non incorrere nella violazione dell’articolo 474 del Codice penale devono essere rispettati limiti ben precisi. Il prodotto non originale deve essere pubblicizzato come tale, elemento questo presente nei siti internet al centro della vicenda giudiziaria. Il prodotto, inoltre, deve riportare all’interno e non all’esterno la stampigliatura del reale produttore.