Qualche semplificazione in più per il futuro e un allineamento all’UE per l’indicazione alcolica
Entreranno in vigore a partire dal 4 maggio 2020 negli Stati Uniti alcune modifiche alla disciplina federale in materia di etichettatura e presentazione dei vini, delle bevande spiritose e delle bevande alcoliche a base di malto. Le modifiche sono state predisposte dall’Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB) e, ovviamente, non si applicano per i prodotti già in commercio per cui non comporteranno obblighi di modifica delle etichette già in distribuzione, né alle campagne pubblicitarie in atto.
Il TTB è intervenuto su numerose disposizioni (qui ne segnaliamo solo alcune) che interessano aspetti diversi dei prodotti commercializzati a partire da un chiarimento su quali bevande alcoliche rientrano nella definizione di “vino” e di “bevanda alcolica a base di malto” ai sensi del Federal Alcohol Administration Act (FAA Act) e quali no e per le indicazioni relative al Paese d’origine dei prodotti alcolici si applicheranno d’ora in avanti le normative contenute nel Customs and Border Protection (CBP), anziché quelle del TTB.
Per quanto riguarda l’indicazione delle generalità dell’operatore responsabile della presentazione di un prodotto alcolico, si è proceduto ad una semplificazione che permetterà alle imprese, in alternativa all’indicazione della città e dello Stato, di scrivere in etichetta anche solo un sito web, un indirizzo email o un numero telefonico.
Più sostanziale è l’abolizione di un divieto, quello di riportare in etichetta l’indicazione relativa all’annata per i vini importati in contenitori di più di cinque litri e viene riformulata la norma relativa ai certificati sull’origine e annata richiesti per i prodotti brandy, Cognac e rum importati.
Il TTB ha informato che si tratta di una modifica intesa a migliorare la leggibilità della norma per renderla più chiara agli occhi degli operatori, senza quindi modifiche sostanziali della stessa. Significativo anche che venga aumentata la tolleranza ammessa nell’indicazione del contenuto alcolico di una bevanda spiritosa, di fatto allineando la normativa statunitense a quanto previsto dalla UE.