La Camera ha approvato la “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e commercio del vino”, il cosiddetto “Testo Unico del Vino”, ed il settore vitivinicola ha ora una sola norma di riferimento. L’obiettivo è accelerare il percorso di semplificazione burocratica promosso dal Governo quale strategia di rafforzamento di un settore che vale più di 14 miliardi di euro. Il testo, otto Titoli e in 90 articoli, andrà ora all’esame del Senato.
Per il presidente Coldiretti, Roberto Moncalvo, il testo unico è «il risultato di una lunga mobilitazione per liberare le energie del settore più dinamico del Made in Italy agroalimentare che ne rappresenta la principale voce dell’esportazione». Tra le novità inserite è prevista una disposizione sulla salvaguardia dei vigneti eroici o storici al fine di promuovere interventi di ripristino, recupero e salvaguardia di quei vigneti che insistono su aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico. Nuova è anche la disciplina dell’attività di enoturismo, ossia tutte quelle pratiche riguardanti l’accoglienza e l’ospitalità dei turisti presso vigneti e cantine. Tra le principali innovazioni ci sono le semplificazioni per le comunicazioni da effettuare all’Ufficio territoriale del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) in merito alla planimetria dei locali degli stabilimenti enologici.
I nuovi impianti potranno essere solo di qualità
Il testo approvato dalla Camera prevede la facoltà per i vini DOP ed IGP di poter apporre in etichetta la denominazione di qualità, purché autorizzati dal Mipaaf d’intesa con la Regione competente, e si ribadisce che solo le denominazioni di origine possono prevedere l’indicazione di sottozone, oltre alla coesistenza di più DOCG e/o DOC o IGT nell’ambito del medesimo territorio. A tutela del patrimonio viticolo nazionale viene stabilito che possono essere impiantate, reimpiantate o innestate soltanto le varietà di uva da vino iscritte al Registro nazionale delle varietà di viti e classificate per le relative aree amministrative come varietà idonee.
Viene istituito dal Mipaaf uno schedario viticolo contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo nel quale dovrà essere iscritta ogni unità vitata idonea alla produzione di uva da vino. È poi previsto un sistema sanzionatorio meno soffocante per le imprese grazie ad una risoluzione preventiva delle irregolarità attraverso il ravvedimento operoso, prevedendo la riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie nel caso di violazioni riguardanti comunicazioni formali e qualora non sia già iniziato un procedimento da parte dell’organismo di controllo. Infine vengono previste norme per la produzione e la commercializzazione degli aceti ottenuti da materie prime diverse dal vino e per la tenuta dei registri di carico e scarico da parte di talune categorie di operatori del settore delle sostanze zuccherine.