«Portiamo a casa un successo importante»: lo dice Christian Malinverni, presidente della federazione alimentaristi della Confartigianato Imprese Veneto, in relazione all’entrata in vigore della “Disciplina dell’indicazione obbligatoria nell’etichetta della sede e dell’indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento dei prodotti alimentari”.
Il relativo Decreto Legislativo 15 settembre 2017 n. 145, è stato pubblicato lo scorso 7 ottobre in Gazzetta Ufficiale: entra in vigore quindi dal 22 ottobre e da allora scattano i 180 giorni di periodo transitorio che porteranno alla piena operatività dal 5 aprile 2018. Fino ad allora gli alimenti potranno essere immessi sul mercato o etichettati senza dover indicare la sede di produzione e potranno essere commercializzati anche dopo, fino all’esaurimento delle scorte. Da dall’inizio di aprile l’obbligo si applicherà a tutti i prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività.
Pesanti le sanzioni per chi non rispetta l’obbligo e per le etichette non regolari
«La reintroduzione dell’obbligo di indicazione in etichetta dello stabilimento di produzione non era scontata – sottolinea Malinverni – Abbiamo fatto valere la nostra voce per una informazione chiave per la sicurezza e la corretta informazione ai consumatori, fondamentale anche per riconoscere un prodotto alimentare italiano da uno prodotto a basso costo in qualche Paese in via di sviluppo».
Sono pesanti le sanzioni per chi non rispetterà l’obbligo: la mancata indicazione è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 15.000 euro anche nel caso in cui l’impresa disponga di più stabilimenti e non evidenzi quello effettivo mediante punzonatura o altro segno; punito anche il mancato rispetto delle modalità di presentazione delle indicazioni obbligatorie stabilite dall’articolo 13 del regolamento n. 1169 con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 8.000 euro».