Per la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nelle azioni per contraffazione, il regolamento su disegni e modelli comunitari sancisce che i modelli sono protetti dall’Unione, laddove siano nuovi e presentino un carattere individuale. Spetta al titolare indicare in cosa il suo disegno o modello presenta un carattere individuale, pur se tale asserzione può essere contestata e posta in discussione. Ma non basta la semplice indicazione di
La sentenza è relativa al caso della società britannica Karen Millen Fashions (KMF), specializzata nella produzione e vendita di abbigliamento femminile, che nel 2005 ha creato e messo in vendita in Irlanda una camicia a righe, sia blu sia marrone, ed un top di maglia nero. Alcuni rappresentanti dei negozi irlandesi Dunnes Stores hanno fatto realizzare copie di tali capi per poi metterle in vendita nei propri negozi irlandesi alla fine del 2006. Nel gennaio del 2007, la KMF avviò un procedimento dinanzi al giudice irlandese volto ad impedire alla Dunnes l’utilizzo dei suoi disegni o modelli non registrati e chiese un risarcimento dei danni per l’utilizzo non autorizzato degli stessi. La Dunnes sostenne invece che la KMF non era titolare di un disegno o modello comunitario non registrato in quanto un disegno o modello nuovo non può presentare un carattere individuale se è il semplice assemblaggio di elementi specifici o di parti di disegni o modelli anteriori.
Tutela dei disegni non registrati: i modelli devono essere identificati
La Supreme Court (Corte suprema d’Irlanda) si è rivolta alla Corte di giustizia per capire quali elementi segnino la titolarità di un disegno o modello non registrato. Nella sua sentenza, la Corte europea afferma ora che, in primo luogo, il carattere individuale di un disegno o modello, ai fini della concessione di tutela ai sensi del regolamento, deve essere valutato rispetto a uno o più disegni o modelli precisi, individualizzati, determinati e identificati tra l’insieme dei disegni o modelli divulgati al pubblico anteriormente. Pertanto, tale valutazione non può essere effettuata rispetto a una combinazione di elementi specifici e isolati, tratti da più disegni o modelli anteriori.
La Corte rileva inoltre, che, nelle azioni per contraffazione, il regolamento prevede una presunzione di validità dei disegni o modelli comunitari non registrati, sicché, in tali procedimenti, il titolare di un disegno o modello comunitario non registrato non è tenuto a provarne il carattere individuale. Il titolare deve dunque semplicemente indicare in cosa il suo disegno o modello presenta un carattere individuale, vale a dire deve indicare l’elemento o gli elementi del disegno o modello interessato che, a suo parere, conferiscono ad esso tale carattere. Nondimeno il convenuto può sempre contestare la validità del disegno o modello di cui trattasi.