L’invito arriva dai servizi di sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare dell’Azienda sanitaria di Firenze: è necessario prestare la massima attenzione all’etichetta quando si acquistano carni di agnello, maiale e pollo. L’azienda ricorda ai consumatori che dall’aprile scorso è attivo il nuovo regolamento europeo con cui è stato esteso anche alle carni di maiale, agnello e pollo, come già avveniva per quelle bovine, l’obbligo di indicazione di origine, nonché il nome dello Stato dove l’animale è stato allevato e macellato. Restano fuori dall’appello, per ora, solo le carni equine, di coniglio e di lepre che sono ancora in attesa di un analogo provvedimento di uniformità, non esteso ad esse, pare, per una mera dimenticanza del legislatore.
Le nuove regole si intendono valide solo per le carni fresche, congelate o surgelate, anche nel caso quest’ultime siano state sezionate o macinate. Restano invece escluse tutte quelle preparazioni a base di carne a cui siano stati aggiunti terzi ingredienti (spezie, pane, aromi, ecc.), nonché le carni trasformate come prosciutti, salumi ed altri insaccati. “Non molto chiare – fa sapere la Asl – è come le nuove norme possano essere applicate, oltre che su alimenti preimballati, anche sulle carni preincartate, ossia lavorate nei laboratori interni di macellerie e pollerie, oppure esposte in vendita sui banchi dei medesimi esercizi. Infatti, mentre il regolamento CE 1760/2000 era perentorio nell’esprimere l’estensione alle informazioni obbligatorie anche per le carni sfuse preincartate, Il nuovo regolamento UE 1337/2013 pare non esserlo altrettanto”.
Anche per agnelli, maiali e polli è obbligatorio l’indicazione d’origine
Se sull’etichetta, anziché l’indicazione del paese di allevamento e di quello di macellazione, dovesse comparire la dicitura “Origine” seguita dal nome della Nazione – ad esempio la scritta “Origine Italia” –, il consumatore sarà così stato informato che la carne che sta comprando è di un animale nato, allevato e macellato in quel Paese: nella fattispecie di un prodotto totalmente Made in Italy. Diversamente, se un animale è nato o cresciuto in un Paese e solo successivamente trasportato in un altro dove è stato macellato, l’etichetta deve riportare entrambe le indicazioni.
Se nessun dubbio può scaturire sul luogo di nascita e di macellazione di un animale, il paese di allevamento può dar adito a qualche equivoco. Il legislatore ha stabilito che i suini si intendono allevati in un determinato Paese quando vi abbiano trascorso gli ultimi 4 mesi di vita (se vengono macellati quando hanno più di 6 mesi) oppure vi abbiano raggiunto un certo sviluppo (oltre 30 kg, per animali uccisi prima dei 6 mesi con un peso superiore agli 80 kg), oppure vi abbiano stanziato per l’intera fase di allevamento (se i suini sono stati macellati prima dei 6 mesi di vita, con un peso inferiore a 80 kg). Per quanto riguarda ovini e caprini, questi si intendono allevati in un determinato Paese quando vi abbiano trascorso gli ultimi 6 mesi di vita (o la vita intera, se portati al macello prima dei 6 mesi di età). Il pollame, invece, si intende allevato nel Paese ove abbia trascorso l’ultimo mese (se allevato per oltre un mese), o almeno dove è stato messo all’ingrasso (se macellato prima di un mese di vita).