Entrerà finalmente in vigore il 14 Settembre 2016 la legge italiana antispreco: sono previsti benefici fiscali per chi cede a titolo gratuito prodotti alimentari ad indigenti; è consentita la raccolta dei prodotti agricoli che rimangono in campo e la loro cessione a titolo gratuito; il pane potrà essere donato nell’arco di 24 ore dalla produzione; i clienti di ristoranti e locali potranno portare a casa gli avanzi del pranzo o della cena.
In realtà la legge italiana non prevede alcuna sanzione per chi spreca, in Francia si rischia addirittura il carcere, ma incentiva le buone pratiche: i Comuni potranno applicare una riduzione della TARI proporzionata alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita ed oggetto della donazione agli indigenti. Soggetti donatori potranno essere non solo le onlus, ma anche gli enti pubblici. Si potranno donare anche cibi e farmaci con etichette sbagliate, purché gli errori non riguardino la data di scadenza del prodotto o l’indicazione di sostanze che provocano allergie e intolleranze. Coinvolte nella legge anti-spreco pure le mense scolastiche, aziendali e ospedaliere. Unica precauzione: deve essere assicurato sia da coloro che donano il prodotto, sia dalle organizzazioni che lo distribuiscono un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito ed utilizzo.
Una legge che vuole promuovere la solidarietà sociale
L’intervento legislativo è finalizzato a favorire la solidarietà sociale attraverso il recupero e la donazione di beni alimentari, farmaceutici ed altri prodotti in favore di soggetti che operano senza scopo di lucro. Le cessioni gratuite di eccedenze alimentari da parte degli operatori del settore alimentare devono essere destinate in via prioritaria al consumo degli indigenti, mentre le eccedenze non più idonee al consumo possono essere cedute per il sostegno vitale di animali e per altre destinazioni, come il compostaggio. La cessione riguarda anche la panificazione, i cui prodotti finiti possono essere donati a soggetti che poi li distribuiscono agli indigenti entro le ventiquattro ore successive alla produzione.
La legge definisce come “spreco alimentare” l’insieme dei prodotti scartati dalla catena agroalimentare ancora consumabili, mentre le “eccedenze alimentari” sono i prodotti alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza, rimangono invenduti per varie cause (motivi commerciali/estetici, prodotti aventi scadenza ravvicinata, etc). Assai importante è che, al fine di ridurre lo spreco alimentare, la legge arrivi a distinguere il termine minimo di conservazione (consumare preferibilmente entro..), inteso come la data fino alla quale un prodotto conserva le sue proprietà specifiche, dalla data di scadenza (consumare entro) oltre la quale gli alimenti sono considerati a rischio. Infine, il testo impegna il Ministero delle politiche agricole a sponsorizzare le produzioni a chilometro zero.